Categoria di Prova

Categoria di Prova

Descrizione della categoria, seguono le sottocategorie e in fondo tutti gli altri elementi

AltraCategoria (4)

descrizione della subcategoria

AltraSubCategoria (1)

descrizione dell'altra subcategoria

Categoria

Categoria (0)

descrizione della categoria

Diagnosi

 

UNI CEI EN 16247-1:2012 Diagnosi energetiche-Requisiti generali

La norma definisce i requisiti, la metodologia comune e i prodotti delle diagnosi energetiche. Si applica a tutte le forme di aziende ed organizzazioni, a tutte le forme di energia e di utilizzo della stessa, con l'esclusione delle singole unità immobiliari residenziali. Definisce i requisiti generali comuni a tutte le diagnosi energetiche. Requisiti per specifiche diagnosi energetiche relative a edifici, processi industriali e trasporti, completeranno i requisiti generali qui descritti attraverso successive parti della norma.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16247-2 (edizione maggio 2014). La norma è applicabile alle diagnosi energetiche specifiche per gli edifici. Essa definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica di una diagnosi energetica relativa a un edificio o a un gruppo di edifici, escludendo le singole residenze private. Essa deve essere applicata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16247-3 (edizione maggio 2014). La norma definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica di una diagnosi energetica nell’ambito di un processo, relativamente a:

  1. organizzare e condurre una diagnosi energetica;
  2. analizzare i dati ottenuti con la diagnosi energetica;
  3. riportare e documentare i risultati della diagnosi energetica.

La norma si applica ai luoghi in cui l’uso di energia è dovuto al processo. Essa deve essere usata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16247-4 (edizione maggio 2014). La norma determina i requisiti, la metodologia e la reportistica specifici per le diagnosi energetiche nel settore dei trasporti e affronta ogni situazione in cui viene effettuato uno spostamento, non importa chi sia l’operatore (compagnia pubblica o privata o se l’operatore si dedica esclusivamente al trasporto oppure no). Le procedure qui descritte si applicano alle diverse modalità di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, aereo), oltre che ai differenti ambiti (locale, a lunga distanza) e all’oggetto trasportato (fondamentalmente merci e persone). La norma deve essere applicata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.

Questa norma definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico e può essere utilizzata, ad esempio:

  1. per definire schemi nazionali di qualificazione della figura dell'auditor energetico;
  2. dalle organizzazioni, al fine di nominare un auditor energetico competente;
  3. per assicurare, applicandola insieme alle altre parti della serie EN 16247, un processo di diagnosi energetica di buona qualità.

Questa norma stabilisce inoltre che tutte le competenze richieste possono fare capo ad un unico auditor energetico oppure ad un gruppo di auditor energetici. 

UNI CEI 11352 Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista per la verifica dei requisiti 

È la norma italiana che stabilisce i requisiti minimi per le società che vogliono svolgere il ruolo di Energy Service Company(ESCo). La norma delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti: assegna inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCo.

Detrazioni fiscali

 

L'Università di Pisa, e in particolare la Direzione Edilizia e l'Unità Fiscale della Direzione Finanza e Fiscale di Ateneo, dal 2012 usufruisce delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti per alcune tipologie di interventi, principalmente per la sostituzione di infissi, o di vetrate, con analoghi ma ad alta prestazione termica.

Negli ultimi anni la normativa che disciplina tale materia è stata più volte modificata dalle Leggi di Bilancio annuali, ma tale misura ha indubbiamente favorito l’attuazione di interventi volti al risparmio energetico.

Si riporta il collegamento al portale DETRAZIONI FISCALI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA a cura dell’ENEA (DETRAZIONI FISCALI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA) che fornisce tutte le informazioni su quali interventi sono detraibili; quali spese sono detraibili; i dati; il quadro normativo; i meccanismi di incentivazione e di detrazione fiscale per il risparmio di energia negli edifici esistenti per le famiglie, le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Si riporta inoltre il link alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 sulla quale è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205 Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Per gli interventi con inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, si applicano i requisiti minimi indicati nel D.M. 6 agosto 2020 (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020), attuativo della Legge 77/2020  - “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (D.M. 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus")

Infine si riporta nella tabella sottostante un quadro riassuntivo di quali interventi abbiamo potuto detrarre a partire dal 2014 e in che misura, tenendo conto che l’importo detraibile è il 65% delle spese totali per gli anni precedenti al 2018 e del 50% per il 2018, e che viene conteggiato in 10 quote annuali. Come si vede l'importo totale  sui 10 anni risparmiato ammonta a oltre 210 k€ per un totale di circa 128 MWhth/anno di diminuzione del fabbisogno energetico:

 
ANNO EDIFICIO DESCRIZIONE INTERVENTO ENERGIA RISPARMIATA kWht/anno IMPORTO DETRAZIONE
2014

      B29        Sede di Farmacia

“Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi della sede del Dipartimento di Farmacia in via Bonanno Pisano, n° 6 a Pisa.” - sostituzione di n°6 porte vetrate di ingresso con analoghe ad alte prestazioni. 4232,5 €16.253,93
2015 B65 Scheibler Aerospaziale “Intervento di messa in sicurezza di porzione di copertura per il fabbricato B65 ex Dipartimento di Ingegneria"Aerospaziale”- sostituzione di n°2 lucernai con analoghi ad alte prestazioni. 513,73 €1.410,42
2016 B36 Ingresso Orto Botanico “Lavori di adeguamento funzionale di locali per nuovo ingresso dell’Orto botanico e Polo Museale in via Roma a Pisa”. Sostituzione di n°2 lucernai con analoghi ad alte prestazioni. 1914,59 €4.713,90
2016

     B19        Aula 10, Disaa

“Intervento di riqualificazione mediante la sostituzione e l’isolamento dei serramenti presso il Polo di Agraria edificio B19, Via del Borghetto n. 80, 56100 Pisa (PI)” 10655,3 €13.004,61
2016 B36 Palazzina Conchiglie “Lavori di Restauro e Adeguamento funzionale della palazzina della Fonderia (detta delle conchiglie) Orto Botanico - Pisa” - Sostituzione di 1 porta esistente e di n°8 vetrate all'interno di infissi restaurati con analoghi ad alte prestazioni. 4156,47 €9.239,52
2016       A06         La Sapienza “Lavori di Adeguamento, Consolidamento e Riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza”, via Curtatone e Montanara, Pisa” - Sostituzione di 1 porta esistente e di n°8 vetrate all'interno di infissi restaurati.  45540,87 €56.247,30
2017       B29      Sede di Farmacia “Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi della sede del Dipartimento di Farmacia in via Bonanno Pisano, n° 6 a Pisa.” - sostituzione di facciata vetrata di ingresso con analoga ad alte prestazioni. 5675,78 €17.592,59
2018       B55        Polo Fibonacci- area Ex Marzotto "Lavori di manutenzione ordinaria e interventi urgenti anno 2014-2015"- Lavori di sostituzione n°11 infissi con analoghi ad alte prestazioni. 8523 €8.570,62
2018

A05-Palazzo Ricci

"Restauro e risanamento conservativo consistente nella nuova posa in opera di vetrata strutturale rispondente alla normativa, da collocarsi all'interno del Collegio Ricci, via del Collegio Ricci n.10, via Santa Maria n.8, Pisa"‐ Lavori di sostituzione n°4 infissi. 14824 €19.115,98
2019 B10 Palazzina Ridolfi “Recupero di coperture e facciate del fabbricato denominato "B10 ‐ Palazzina Ridolfi" all'interno del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro‐ambientali sito in Pisa, Via del Borghetto n.80” ‐ Lavori di sostituzione totale degli infissi. 5376 €14.855,65
2020 G16 Podere Scalbatraio ed. 1 “Sostituzione degli infissi nel fabbricato 1 del Podere Scalbatraio a San Piero a Grado, Pisa”   2217 €14.310,74
2021 B29 Sede Dipartimento Farmacia “Adeguamento della copertura, al fine di renderla calpestabile, per l’installazione delle linee vita, risanamento delle chiostre e della copertura del seminterrato del Dipartimento di Farmacia, via Bonanno Pisano, 6, Pisa" 15840   €21.427,75
2021 B36- Porzione Palazzo Granduca angolo via Volta-via Roma "Intervento di risanamento, riqualificazione e adeguamento normativo della porzione degradata del Palazzo del Granduca" 11194 €16.248,97
2022 C03- Palazzo Vitelli  “Consolidamento e adeguamento della copertura e restauro delle facciate di Palazzo Vitelli, sede amministrativa dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa”   25255 €27.336,55
TOTALE INTERVENTI CON SUCCESSO 153.701 €240.328,51

 

 

Normative

Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per “norma” si intende:

"una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

  1. norma internazionale: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
  2. norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;
  3. norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;
  4. norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale."

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio.

Si riportano, suddivise per sezione, le principali normative di interesse del settore energetico applicato all'edilizia. 

Normative diagnosi energetica

Normative impianti

Normative involucro edilizio

Legislazione nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 14 LUGLIO 2020, n. 73 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 10 GIUGNO 2020, N.48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2016, N.141 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 206/32/CE. 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 141/2016, che modifica e integra il provvedimento (d.lgs. n. 102/2014) che impone, in ogni condominio e negli "edifici polifunzionali" (riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici), di verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per misurare l'effettivo consumo. 

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015:

Il Decreto introduce modifiche al quadro normativo di riferimento in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici ad essi asserviti. Tra le novità sono contemplati nuovi requisiti minimi, nuove modalità di calcolo della prestazione energetica per gli edifici e gli impianti associati, nuovi modelli di redazione della relazione tecnica di progetto, dell’Attestato di Prestazione energetica (APE) e dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

DECRETO MINISTERIALE 10 FEBBRAIO 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del presidente della repubblica n.74/2013. 

Introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N.102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

In attuazione della direttiva europea 2012/27/UE ha introdotto l’obbligo di installazione di sistemi per la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ogni utente e l’obbligo di termoregolazione per ogni singola unità, interventi che devono essere realizzati entro il 31/12/2016. La norma tecnica di riferimento per la contabilizzazione è la UNI 10200.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192. 

 Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 è stato emanato per definire i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all’ attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti, cioè in pratica dei certificatori energetici. Il decreto stabilisce che l’attività di certificazione energetica, sia che il soggetto la svolga sotto forma libero professionale sia che la svolga in qualità di dipendente di enti pubblici, di organismi pubblici o privati qualificati a svolgere attività ispettive nel settore delle costruzioni (comprese le Società di Ingegneria) o di società di servizi energetici (EsCO), deve essere svolta da un tecnico abilitato.

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012 Criteri, condizioni e modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica (certificati bianchi).

Il Dm 28 dicembre 2012 di determinazione dei nuovi obiettivi di risparmio per il quadriennio 2013-2016 e di potenziamento del meccanismo dei Certificati Bianchi (il cui nome tecnico è Titoli di Efficienza Energetica)  introduce novità importanti per quanto riguarda l'incremento dei target per i distributori obbligati

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067). 

Il provvedimento definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

DECRETO 19 MAGGIO 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n.37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il decreto prevede l’aggiornamento della modulistica relativa alle attività soggette a verifica, tra le quali l’attività di installazione impianti. La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da:  

  • Impresa installatrice
  • Responsabile degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici

DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 

È il decreto con cui  lo Stato italiano ha promosso la diffusione dell'efficienza energetica in tutti i settori. Il decreto tra le altre cose:

  • definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
  • crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2008, N.37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

Il Decreto, modificato dal decreto 19/05/2010, prevede, che al termine dei lavori, dopo le verifiche previste dalla normativa vigente, l’impresa installatrice rilasci al committente la dichiarazione di conformità dei seguenti impianti:

  • Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
  • Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
  • Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
  • Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
  • Impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
  • Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
  • Impianti di protezione antincendio (lettera g).

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006, N.311 Disposizioni correttive ed integrative 19 agosto 2005, n-192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

In particolare rende obbligatorio l'utilizzo di  pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici  per la produzione di acqua calda e schermature solari esterne, per tutti gli edifici nuovi o ristrutturati con superficie superiore a 1000 m2. Impone nuovi limiti, via via più stringenti dal 2006 al 2010, al fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici e alle trasmittanze di tutte le componenti dell'involucro edilizio. Obbliga gli uffici pubblici all'esposizione della targa energetica. A decorrere dal 1º luglio 2009 si applica alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, mentre era già in precedenza applicato ai trasferimenti a titolo oneroso di interi fabbricati.